Il Decreto Legge n. 104/2020 e, successivamente, la Legge n. 61/2021, hanno elevato, per gli anni 2020 e 2021, ad euro 516,46 il limite di esenzione da contributi e ritenute fiscali per le erogazioni liberali ai lavoratori, siano essi dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, purché corrisposte non in denaro ma sotto forma di beni o servizi.
Qualora venisse superato questo limite di esenzione, tuttavia, l’intero importo (quindi non solo la parte eccedente) verrebbe assoggettato a contributi e ritenute fiscali.
Ne consegue che l’esenzione non si applica ai lavoratori che già fruiscono dell’utilizzo promiscuo dell’automobile aziendale.
A prescindere dall’eventuale esenzione, è comunque necessario comunicare al nostro Studio l’importo della liberalità riconosciuta ad ogni lavoratore per il suo inserimento nella Certificazione Unica.
Al riguardo è possibile consultare queste FAQ