Il Decreto Legge 176/2022 (c.d. “Decreto aiuti quater”), modificando il Decreto Legge 115/2022, ha previsto l’innalzamento, per il solo anno in corso, a 3.000 euro del limite di esenzione fiscale e contributiva dei beni ceduti e dei servizi prestati a dipendenti e collaboratori, ammettendo il rimborso in denaro delle spese sostenute dagli stessi per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Non rientra in tale limite la concessione di buoni benzina o analoghi titoli fino a un valore di 200 euro, come da nostra precedente circolare “BONUS CARBURANTE ESENTE 2022”.
Per i datori di lavoro che volessero sfruttare questa possibilità, alleghiamo il fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da richiedere al lavoratore, unitamente alla copia di un suo documento di identità, e da conservare in azienda. Le copie sottoscritte delle dichiarazioni NON vanno trasmesse al nostro Studio.
Qualora venisse superato il summenzionato limite di esenzione, l’intero importo (quindi non solo la parte eccedente) verrebbe assoggettato a contribuzione e a tassazione.
A tale proposito rammentiamo che vanno considerati tutti i valori relativi all'intero anno 2022 delle eventuali liberalità riconosciute, come per esempio l’automobile aziendale in dotazione anche per utilizzo privato.
A prescindere dall’eventuale esenzione, è comunque necessario comunicare al nostro Studio l’importo della liberalità riconosciuta a ogni lavoratore per il suo inserimento nella Certificazione Unica.
Al riguardo è possibile consultare queste F.A.Q.