Il D.L. n 104 del 2020 ha previsto 2 ulteriori periodi di Cassa integrazione di 9 settimane ciascuno, fruibili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, considerando che eventuali periodi fruiti dopo 12 luglio, ma relativi a periodi di integrazione già richiesti e autorizzati in base alla precedente normativa, vanno comunque conteggiati nel calcolo delle prime 9 settimane. In altre parole dopo il 12 luglio non è possibile fruire di un periodo di integrazione salariale superiore a 18 settimane.
Non possono fruire del nuovo periodo di integrazione salariale i lavoratori assunti dopo il 24 marzo 2020.
Se nel primo semestre 2020 il fatturato del Datore di lavoro non avesse subìto un calo di almeno il 20% rispetto a quello del primo semestre 2019, per la fruizione delle seconde 9 settimane è previsto il pagamento un contributo, da calcolare sulla retribuzione comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di integrazione salariale in misura del:
- 9%, se la percentuale di calo del fatturato è stata inferiore al 20%;
- 18%, se non c’è stato calo del fatturato.
Tale contributo addizionale non è dovuto se l'attività di impresa fosse stata avviata nel 2020.
Per i Datori di Lavoro che hanno fruito dell’integrazione salariale nei mesi di maggio e giugno 2020, e che non richiederanno la Cassa integrazione per i periodi sopra indicati, è previsto uno sgravio contributivo calcolato sul doppio delle ore fruite nei 2 mesi in questione.
Chiediamo quindi ai Clienti che fossero interessati a richiedere il secondo periodo di integrazione salariale di comunicarcelo tramite posta elettronica utilizzando il seguente messaggio:
Spett. Studio Proia e Associati,
una volta esaurito il primo periodo di 9 settimane di integrazione salariale successivo al 12 luglio 2020, è nostra intenzione fruire di ulteriori 9 settimane, e a questo proposito precisiamo che il fatturato del primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019:
□ ha subito una diminuzione di almeno il 20% *
□ ha subito una diminuzione inferiore al 20% *
□ non ha subito alcuna diminuzione *
* cancellare se l’ipotesi non ricorre