Il Decreto Legge 146/2021, c.d. “Decreto fiscale”, ha previsto la proroga dei trattamenti di Cassa integrazione in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'integrazione salariale non è soggetta a contribuzione addizionale e può essere fruita, nel periodo tra il 01/10/2021 e il 31/12/2021:
- per 13 settimane per i datori di lavoro inquadrati nel settore contributivo INPS Terziario;
- per 9 settimane per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.
Possono beneficiarne solo i lavoratori in forza al 22/10/2021 e anche per la Cassa integrazione in deroga è ammessa l'anticipazione dell'indennità in busta paga .
I Datori di Lavoro interessati sono pregati di comunicarcelo a mezzo posta elettronica (indicando la data di decorrenza e il numero di settimane), con queste parole:
Spett.le Studio Proia e associati,
intendiamo fruire della Cassa Integrazione Guadagni per n. .. settimane consecutive a decorrere dal ../../2021, optando:
- per l'anticipazione in busta paga delle indennità INPS, con recupero degli importi in F24 *
- per il pagamento diretto ai lavoratori delle indennità da parte dell'INPS *
* cancellare l'ipotesi che non ricorre