L’Unione Europea ha approvato, per l’anno 2021, lo sgravio, introdotto dalla Legge di Bilancio, del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro per ciascun anno (da riproporzionare in caso di part-time), per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato e per 18 mesi in caso di assunzione, o trasformazione del rapporto, a tempo indeterminato, di lavoratrici in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- età superiore a 50 anni disoccupata* da almeno 12 mesi;
- qualsiasi età, ma priva di un impiego regolarmente retribuito** da almeno 24 mesi;
- qualsiasi età, ma priva di un impiego regolarmente retribuito** da almeno 6 mesi e residente in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali;
- qualsiasi età, ma assunta per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere.
Il rapporto di lavoro deve comportare un incremento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'assunzione, escludendo eventi derivanti da dimissioni volontarie e da licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Lo sgravio è cumulabile con altri benefici, per esempio quello per sostituzione di dipendenti in maternità o in congedo parentale, e quello per l’assunzione di beneficiari di NASpI.
Nel caso intendiate godere dello sgravio contributivo in occasione di nuove assunzioni, Vi preghiamo di comunicarcelo tempestivamente, dopo esserVi assicurati che le lavoratrici siano in possesso dei requisiti sopra descritti.
La Commissione europea ha dato il benestare per l'applicazione dello sgravio alle assunzioni/trasformazioni avvenute fino al 30/06/2022 compreso.
* E’ considerata disoccupata la donna che dichiara telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.
** E’ considerata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo da considerare, non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi e nemmeno attività lavorativa autonoma (compresa la co.co.co.) dalla quale sia derivato un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale esente da imposizione fiscale.