E' opportuno ricordare che il D. Lgs. n. 66/2003 prevede che il periodo annuale di ferie legali retribuite non può essere inferiore a 4 settimane, da fruire per almeno 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Pertanto, entro la fine del corrente mese di giugno devono risultare fruite le ferie ancora residue alla data del 31/12/2019 (in altre parole le ferie residue al 30/06/2021 non possono risultare superiori a quelle maturate nel periodo 01/01/2020 – 30/06/2021).
Si precisa che il termine di fruizione delle ferie legali può essere sospeso in presenza di eventi non evitabili che riguardano il lavoratore (come, ad esempio, in caso di prolungati periodi di assenza per malattia, maternità, infortunio, CIG).
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma espone il datore di lavoro al rischio di una sanzione che va:
- da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione;
- da 480 a 1.860 euro per ciascun lavoratore, se la violazione è commessa per più di 5 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 2 anni;
- da 960 a 5.400 euro per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 4 anni.
L’aver richiesto al lavoratore di decidere il periodo di fruizione delle ferie senza ricevere risposta non fa decadere il rischio della sanzione.