Il D.L. 127/2021 (c.d. Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro) ha stabilito che, dal 15/10/2021 al 31/12/2021, per accedere al luogo di lavoro debbono esibire la certificazione verde (green pass) i dipendenti del settore privato, nonché coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Chi non produrrà la predetta certificazione non potrà prestare la sua opera e non sarà retribuito, senza comunque subire provvedimenti disciplinari.
Le imprese con meno di 15 dipendenti potranno assumere, in sostituzione del lavoratore assente per mancanza del green pass da almeno 5 giorni, un altro lavoratore a tempo determinato per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta e comunque con termine non successivo al 31 dicembre 2021.
In questo caso il datore di lavoro, per lo stesso periodo di tempo, potrà sospendere dalla prestazione lavorativa e dalla relativa retribuzione il dipendente sostituito, anche se costui nel frattempo ottenesse il green pass.
Per la definizione delle modalità operative di verifica del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori, e per qualsiasi altra informazione non inerente all’amministrazione del personale dipendente e assimilato, le Aziende Clienti sono pregate di rivolgersi al professionista che le assiste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.