Il D.L. 21/2022 (c.d. "Decreto Ucraina") ha previsto, per il solo anno 2022, che l’eventuale concessione ai lavoratori dipendenti, a titolo gratuito e nel limite di 200 euro pro capite, di buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, non comporterà l’assoggettamento del valore a contributi o ritenute fiscali.
Nel caso, sarà comunque necessario comunicare al nostro Studio l’importo della liberalità riconosciuta a ogni lavoratore, per il suo inserimento nella prossima Certificazione Unica.
Con la circolare 27/E del 14/07/2022, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il bonus non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del TUIR; va quindi conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit.