Il Decreto Legge 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) ha stabilito che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono fruire dell’integrazione salariale per una durata massima di 6 settimane a decorrere dal 16/11/2020 e non oltre il 31/01/2021.
Tuttavia, se dalla data del 16/11/2020 risultasse già in atto un periodo di integrazione salariale in base alla precedente normativa (c.d. “Decreto Agosto”), questo verrà assorbito dalle suddette 6 settimane.
I datori di lavoro debbono aver richiesto l’intero periodo di integrazione salariale previsto dal c.d. “Decreto Agosto” (9 + 9 settimane), ad eccezione di coloro che si siano visti limitare la propria attività sulla base del DPCM del 24/10/2020.
E’ dovuto un contributo, nella misura già prevista dal precedente “Decreto Agosto”, a meno che:
- il fatturato del 1° semestre 2020 non risulti pari o inferiore all’80% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019;
oppure:
- indipendentemente dal fatturato, l’attività esercitata risulti tra quelle soggette a limitazioni sulla base del DPCM del 24/10/2020.
Chiediamo quindi ai Datori di Lavoro Clienti che fossero interessati a fruire di un ulteriore periodo di integrazione salariale di comunicarcelo tramite posta elettronica utilizzando il seguente messaggio:
Spett. Studio Proia e Associati,
è nostra intenzione fruire di un ulteriore periodo di integrazione salariale, comunque non oltre il 31/01/2021, e a questo proposito precisiamo che:
□ la nostra attività è stata limitata dalle misure previste dal DPCM del 24/10/2020*
oppure
il fatturato del primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019:
□ ha subito una diminuzione di almeno il 20%*
□ ha subito una diminuzione inferiore al 20%*
□ non ha subito alcuna diminuzione*
* selezionare solo l’ipotesi che ricorre