Home » CIRCOLARI FINO AL 31/12/2022 » CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Il Decreto Sostegni Bis ha introdotto un esonero contributivo per le assunzioni effettuate, dal 01/07/2021 e fino al 31/10/2021, tramite il c.d. Contratto di rioccupazione, alle condizioni sotto indicate.

Requisiti del lavoratore

Disoccupato, che, prima dell'assunzione, abbia reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. DID) al Centro per l’Impiego, o nel portale dell'ANPAL (https://www.anpal.gov.it/did).

Requisiti del datore di lavoro

Essere in regola con il pagamento di contributi e premi INAIL e non aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Tipo di contratto

A tempo indeterminato, con un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo (saranno forniti chiarimenti circa la corretta predisposizione del progetto individuale).

Sgravio contributivo

100% dei contributi a carico del datore di lavoro (nel limite di euro 500 per ciascun mese) per un  massimo di 6 mesi, cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente.

Licenziamento del lavoratore al termine dei primi 6 mesi

E’ possibile, ma prolungando il rapporto di lavoro per il periodo di preavviso previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro.

Licenziamento del lavoratore durante o al termine dei primi 6 mesi (senza preavviso)

Comporta la perdita dello sgravio contributivo dal momento dell’assunzione.

Licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva e inquadrati con lo stesso livello del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante i 6 mesi del progetto di inserimento

Comporta la perdita dello sgravio contributivo dal momento dell’assunzione.