Con messaggio n. 197/2022, l’INPS ha indicato gli adempimenti da espletare per beneficiare della decontribuzione prevista dall'art. 1, cc. 306/308, L. 178/2020, per i datori di lavoro che, dopo aver usufruito dell'integrazione salariale nel bimestre maggio/giugno 2020, non hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria nel primo trimestre 2021, né ad altre forme di integrazione salariale nel primo semestre 2021.
Salvo ricevere istruzioni contrarie, il nostro Studio invierà ai datori di lavoro interessati le dichiarazioni da sottoscrivere e da trasmettere all'INPS per richiedere il beneficio contributivo, addebitando loro il 5% dell'importo ottenuto.